Art. 3.
(Inclusione dei docenti nelle graduatorie provinciali).

      1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali degli uffici scolastici regionali per l'insegnamento di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso

 

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75/A, nelle scuole secondarie superiori di secondo grado.
      2. Solo coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del concorso a cattedra di stenografia, trattamento testi e dati.
      3. Nelle more dell'espletamento del concorso a cattedra di cui al comma 2 si provvede alla copertura delle cattedre di stenografia, trattamento testi e dati eventualmente disponibili mediante la nomina di insegnanti con contratto a tempo determinato provvisti del titolo di cui al comma 1.